MUSICA
ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE 
DELL’EQUO COMPENSO
PREVISTO DALL’ART. 84, COMMA 2 DELLA LEGGE N. 633/41

Con la presente scrittura privata, in duplice originale, uno per ciascuna parte, da valere come pubblica ad ogni effetto di legge e da registrare in caso d’uso con onere a carico della parte inadempiente, 

tra

La Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale Mazzini, 14, codice fiscale n.00709370589 di seguito più brevemente denominata “Rai”, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Roberto Zaccaria e dal Direttore Generale, Dr. Pierluigi Celli 

e 

L’Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, con sede in Roma, Via Piave 66, codice fiscale n. 80349720533 (di seguito più brevemente “IMAIE”) in persona del Presidente, Sig. Bruno Zino, del Vicepresidente, Sig. Otello Angeli e del Vicepresidente, Sig. Domenico Del Prete, che agisce ai sensi dell’art. 84, comma 4, della legge n.633/41 sostituito dall’art.12 del D.Lgs.n.154/97, ed in nome e per conto degli aventi diritto all’equo compenso di cui alla norma citata,

premesso che 

a)   L’IMAE ha la legittimazione esclusiva di negoziare e convenire la determinazione della misura dell’equo compenso previsto dall’art.84, comma 2, della legge sul diritto d’autore (sostituito dal D.Lgs.26 maggio 1997, n.154) in favore degli artisti interpreti di opere cinematografiche ed assimilate, ossia degli artisti interpreti delle opere suddette che, prestando la propria immagine sullo schermo, sostengono in tali opere una parte di notevole importanza artistica anche se di artista comprimario. 

b)   i compensi fissati si riferiscono alla diffusione di opere italiane e comunitarie acquistate o prodotte dalla Rai la cui utilizzazione in forma di prima trasmissione o replica sia avvenuta a partire dal 1° gennaio 1998, restando perciò escluse quelle opere extracomunitarie realizzate nei paesi nei quali vige un sistema di protezione della proprietà intellettuale ispirato a principi non conformi a quelli dell’ordinamento giuridico vigente nella Repubblica Italiana o, comunque, in seno all’Unione Europea; 

c)   fermo restando quanto sopra, le parti, nel caso in cui intervengano modifiche normative, convenzionali e/o decisioni giurisprudenziali che dovessero alterare il quadro di riferimento posto alla base del presente accordo, si obbligano a riesaminare le relative condizioni negoziali che non possono essere automaticamente estese alle opere ed ai repertori non compresi in tale contratto, ed a tenere conto, nella negoziazione del nuovo accordo della incidenza economica conseguente all’ampliamento dell’oggetto delle stesse, ivi compresi gli eventuali oneri pregressi: fino alla definizione delle nuove intese la Rai corrisponderà anticipi computati sul 50% dei corrispettivi di cui al presente contratto; 

d) nei limiti ed alle condizioni sopra delineate, l’IMAIE risponde nei confronti degli aventi diritto dei compensi versati dalla Rai tanto per l’utilizzazione di opere italiane che straniere. 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. 

ART. 2 

Al fine di favorire la necessaria gradualità nella definizione delle modalità operative di attuazione e di messa a punto dei sistemi sia amministrativi sia informatici di gestione, le parti concordano sull’opportunità di attribuire al triennio 1998-2000 un carattere sperimentale di prima applicazione della normativa in Italia e, in tale quadro, di prevedere un meccanismo di remunerazione basato su importi forfetari, senza che ciò rappresenti vincolo alcuno per la ridefinizione dell’accordo per gli anni successivi. L’ammontare viene fissato nella misura di L. 3 miliardi per l’anno 1998, L. 4 miliardi per l’anno 1999 e L. 6,5 miliardi per l’anno 2000.

Il pagamento all’IMAIE di tali compensi viene effettuato in due rate semestrali, di pari importo, entro 90 giorni dal termine del semestre di riferimento. L’importo relativo al 1998 sarà corrisposto in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo. L’importo relativo al 1999 sarà corrisposto in due rate di eguale misura rispettivamente entro 120 e 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Resta inteso che la corresponsione dei compensi come sopra concordati avrà pieno effetto liberatorio per la Rai essendo IMAIE obbligata a ripartirli tra gli aventi diritto ed a garantire e manlevare la Rai da ogni e qualunque pretesa da parte di questi. 

ART. 3 

Fermo restando quanto esposto nel precedente art. 2, ultimo comma, l’IMAIE assume in sua esclusiva competenza e responsabilità la determinazione delle modalità di attribuzione del compenso relativo alle singole opere, dichiarando e garantendo che saranno adottati parametri di calcolo attribuiti con coefficienti differenziati in funzione: 

a)   delle classi di opere nelle quali le parti hanno convenuto di classificare le opere cinematografiche ed assimilate alle quali la previsione di compenso si riferisce (tabella a); 

b)   delle reti (tabella b); 

e)   delle fasce orarie di programmazione (tabella e). 

Nonché secondo i seguenti criteri: 

-     per la prima trasmissione di opere classificate nella categoria 10 il compenso, determinato per effetto dell’applicazione dei coefficienti di cui sopra, è maggiorato del 10%. Per prima trasmissione s’intende il primo passaggio televisivo dell’opera senza distinzione di rete nazionale; per replica il passaggio o i passaggi successivi alla prima diffusione anche se avvenuta in data antecedente al 10 gennaio 1998; 

-     per le opere prodotte dalla Rai (appalto/produzione/coproduzione) il compenso per la prima trasmissione è ridotto al 10%;

-    per le utilizzazioni parziali si conviene che il compenso non sia corrisposto per utilizzazioni parziali dell’opera inferiori ai 2 minuti per le opere di durata inferiore a 30 minuti, ed inferiori ai 3 minuti per le opere di durata pari o superiore a 30 minuti. Restano comunque escluse dalla corresponsione del compenso tutte le utilizzazioni frammentarie, indipendentemente dalla durata, destinate alla pubblicizzazione della futura diffusione dell’opera filmica nella sua interezza o alla sua promozione. 

ART. 4 

La Rai si impegna a denunciare mensilmente all’IMAIE, entro e non oltre il terzo mese successivo a quello di competenza, in ordine cronologico, tutte le opere cinematografiche ed assimilate rientranti nelle categorie di cui alla tabella a) con l’indicazione degli ulteriori elementi di cui all’art.3.

Le opere debbono essere identificate con il titolo in lingua originale, la nazionalità, l’anno di produzione, nonché con gli altri dati individuati dal Comitato Tecnico di cui al presente articolo.

Per le opere televisive di tipo seriale (telefilm, sceneggiati, soap-opera, ecc.) deve essere indicato il titolo della serie e del singolo episodio.

Al fine di mettere a punto le procedure di gestione dell’equo compenso (comprese quelle finalizzate al rilevamento sistematico dei dati degli artisti interpreti), entro 15 giorni dalla firma del presente contratto le parti si impegnano a costituire un apposito Comitato Tecnico - la cui composizione ed il cui funzionamento saranno determinati in separato atto - con l’obiettivo di identificare le modalità più efficaci in grado di favorire l’applicazione operativa dell’intesa. In proposito le parti si impegnano reciprocamente a favorire l’attuazione degli indirizzi del Comitato Tecnico e, in tale quadro, la Rai farà ogni ragionevole sforzo per inserire, ove possibile, apposite clausole nei contratti di produzione ed acquisizione delle opere cinematografiche ed assimilate oggetto del presente accordo. 

ART. 5 

Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2000.

Le parti si impegnano ad iniziare le trattative per il rinnovo tre mesi prima di tale data restando inteso che, qualora entro il 10 gennaio 2001 non si sia provveduto al rinnovo, la Rai è tenuta a proseguire i versamenti a titolo di anticipo nella misura del 50% dell’importo forfetario relativo all’anno 2000.

Le parti convengono che, in sede di rinnovo dell’accordo, l’importo dei compensi sia definito considerando anche le variazioni dell’indice ISTAT registrate nel 1999 e nel 2000. 

ART. 6 

L’IMAIE garantisce alla Rai - a parità di condizioni oggettive - l’applicazione del principio della parità di trattamento negli accordi che stabilirà con l’emittenza privata e si impegna ad estendere alla Rai, secondo criteri di parità e/o di proporzionalità, le condizioni di maggior favore che ai terzi dovessero essere fatte per accordo o in esito alla procedura di cui all’art. 84, comma 4, LDA 633/41 nel testo vigente. 

ART. 7 

Le parti convengono che qualsiasi controversia comunque connessa o derivante dalla interpretazione e dalla esecuzione della presente scrittura privata e dagli atti integrativi cui essa rinvia o che ad essa dovessero far seguito, sarà decisa da un collegio arbitrale, composto da tre membri con sede in Roma, che giudicherà a maggioranza, secondo diritto. 

Gli arbitri saranno nominati per iscritto uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, di comune accordo dai primi due. In caso di mancata nomina del secondo arbitro entro 20 giorni dalla nomina del primo e/o mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro entro 20 giorni dalla nomina del secondo, il secondo e/o terzo arbitro verranno designati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. 

ART. 8 

Il presente testo contrattuale, frattanto siglato in linea tecnica, avrà valore ed efficacia negoziale dal momento in cui, previa approvazione dei competenti organi deliberanti delle parti, sarà sottoscritto dai rappresentanti di queste, indicati nelle deliberazioni approvative. 

Fatto in doppio originale, letto e sottoscritto. 

Roma, li 12 giugno 2000 

ISTITUTO MUTUALISTICO ARTISTI
FNTERPRETI ESECUTORI
(I.M.A.I.E.)
Il Presidente
Bruno Zino
Il Vicepresidente
Otello Angeli
Il Vicepresidente
Domenico Del Prete
 

RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.
Il Presidente
Roberto Zaccaria
Il Direttore Generale
Pierluigi Celli

Ai sensi dell’art. 1341 cc. è espressamente approvata la clausola compromissoria prevista dall’art. 7 (arbitrato). 

I. MA. I. E.
Il Presidente
Bruno Zino
Il Vicepresidente
Otello Angeli
Il Vicepresidente
Domenico Del Prete
 

RAI
Il Presidente
Roberto Zaccaria
Il  Direttore Generale
Pierluigi Celli 

Tabella a). Parametri di applicazione in relazione alle categorie come sotto riportate:

Classificazione delle opere per categoria: 

 Categoria 1. Sono comprese le seguenti opere:

film di lungometraggio a soggetto; film montaggio destinati alla sala;

film per la TV, sceneggiati, serie e miniserie televisive, in due o più puntate, con un massimo di dodici.

                        Categoria 1                        10000
                        Categoria 2                         5500
                        Categoria 3                         5000

o  

Categoria 2. Nella categoria sono compresi i prodotti seriali incentrati sulla riproposta di uno o più personaggi all’interno di una struttura drammaturgica predefinita e caratterizzata dalla presenza di elementi ricorrenti (attori, scenografia e ambientazione, ecc.) e quindi:

     serie televisive in più puntate, ivi compresi i telefilm singolarmente compiuti, superiori a dodici puntate o episodi fino ad un massimo di cinquanta puntate.

Categoria 3. Include le seguenti opere: 

     serie televisive oltre cinquanta puntate (telenovelas, soap opera) e sit-com;

     film inchiesta costituiti da ricostruzione in una o più puntate di fatti o personaggi reali, con elementi di drammatizzazione e/o di riflessione critica e storica, con esclusione di prodotti di taglio giornalistico.

Tabella b). Parametri di applicazione in relazione alla rete di diffusione:

(*) la determinazione delle modalità di attribuzione dell’equo compenso relativamente alle opere diffuse su tali canali di diffusione è di esclusiva competenza dell’IMAIE.

Tabella c). Parametri di applicazione m relazione alle fasce orarie (la classificazione avviene tenendo conto della fascia in cui è stata diffusa la maggior parte delle opere):

Rai Uno                         100%
Rai Due                          80%
Rai Tre                           50%
Rai International, canali satellitari e tematici  (*)

Fasce orarie
20,30-22,30             100%
22,30-01,00              60%
01,00-12,00              26%
12,00-18,00              50%
18,00-20,30               70%