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MUSICA Con
la presente scrittura privata, in duplice originale, uno per ciascuna
parte, da valere come pubblica ad ogni effetto di legge e da registrare in
caso d’uso con onere a carico della parte inadempiente, tra La
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. con sede in Roma, Viale Mazzini, 14,
codice fiscale n.00709370589 di seguito più brevemente denominata
“Rai”, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Prof. Roberto Zaccaria e dal Direttore Generale, Dr. Pierluigi Celli e L’Istituto
Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, con sede in Roma, Via Piave 66,
codice fiscale n. 80349720533 (di seguito più brevemente “IMAIE”) in
persona del Presidente, Sig. Bruno Zino, del Vicepresidente, Sig. Otello
Angeli e del Vicepresidente, Sig. Domenico Del Prete, che agisce ai sensi
dell’art. 84, comma 4, della legge n.633/41 sostituito dall’art.12 del
D.Lgs.n.154/97, ed in nome e per conto degli aventi diritto all’equo
compenso di cui alla norma citata, premesso
che a)
L’IMAE ha la legittimazione esclusiva di negoziare e convenire la
determinazione della misura dell’equo compenso previsto dall’art.84,
comma 2, della legge sul diritto d’autore (sostituito dal D.Lgs.26
maggio 1997, n.154) in favore degli artisti interpreti di opere
cinematografiche ed assimilate, ossia degli artisti interpreti delle opere
suddette che, prestando la propria immagine sullo schermo, sostengono in
tali opere una parte di notevole importanza artistica anche se di artista
comprimario. b)
i compensi fissati si riferiscono alla diffusione di opere italiane
e comunitarie acquistate o prodotte dalla Rai la cui utilizzazione in
forma di prima trasmissione o replica sia avvenuta a partire dal 1°
gennaio 1998, restando perciò escluse quelle opere extracomunitarie
realizzate nei paesi nei quali vige un sistema di protezione della
proprietà intellettuale ispirato a principi non conformi a quelli
dell’ordinamento giuridico vigente nella Repubblica Italiana o,
comunque, in seno all’Unione Europea; c)
fermo restando quanto sopra, le parti, nel caso in cui intervengano
modifiche normative, convenzionali e/o decisioni giurisprudenziali che
dovessero alterare il quadro di riferimento posto alla base del presente
accordo, si obbligano a riesaminare le relative condizioni negoziali che
non possono essere automaticamente estese alle opere ed ai repertori non
compresi in tale contratto, ed a tenere conto, nella negoziazione del
nuovo accordo della incidenza economica conseguente all’ampliamento
dell’oggetto delle stesse, ivi compresi gli eventuali oneri pregressi:
fino alla definizione delle nuove intese la Rai corrisponderà anticipi
computati sul 50% dei corrispettivi di cui al presente contratto; d)
nei limiti ed alle condizioni sopra delineate, l’IMAIE risponde nei
confronti degli aventi diritto dei compensi versati dalla Rai tanto per
l’utilizzazione di opere italiane che straniere. ART. 1
Le
premesse costituiscono parte integrante del presente accordo. ART. 2
Al
fine di favorire la necessaria gradualità nella definizione delle modalità
operative di attuazione e di messa a punto dei sistemi sia amministrativi
sia informatici di gestione, le parti concordano sull’opportunità di
attribuire al triennio 1998-2000 un carattere sperimentale di prima
applicazione della normativa in Italia e, in tale quadro, di prevedere un
meccanismo di remunerazione basato su importi forfetari, senza che ciò
rappresenti vincolo alcuno per la ridefinizione dell’accordo per gli
anni successivi. L’ammontare viene fissato nella misura di L. 3 miliardi
per l’anno 1998, L. 4 miliardi per l’anno 1999 e L. 6,5 miliardi
per l’anno 2000. Il pagamento all’IMAIE di tali compensi viene effettuato in due rate semestrali, di pari importo, entro 90 giorni dal termine del semestre di riferimento. L’importo relativo al 1998 sarà corrisposto in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo. L’importo relativo al 1999 sarà corrisposto in due rate di eguale misura rispettivamente entro 120 e 150 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Resta
inteso che la corresponsione dei compensi come sopra concordati avrà
pieno effetto liberatorio per la Rai essendo IMAIE obbligata a ripartirli
tra gli aventi diritto ed a garantire e manlevare la Rai da ogni e
qualunque pretesa da parte di questi. ART. 3
Fermo
restando quanto esposto nel precedente art. 2, ultimo comma, l’IMAIE
assume in sua esclusiva competenza e responsabilità la determinazione
delle modalità di attribuzione del compenso relativo alle singole opere,
dichiarando e garantendo che saranno adottati parametri di calcolo
attribuiti con coefficienti differenziati in funzione: a)
delle classi di opere nelle quali le parti hanno convenuto di
classificare le opere cinematografiche ed assimilate alle quali la
previsione di compenso si riferisce (tabella a); b)
delle reti (tabella b); e)
delle fasce orarie di programmazione (tabella e). Nonché
secondo i seguenti criteri: -
per la prima trasmissione di opere classificate nella categoria 10
il compenso, determinato per effetto dell’applicazione dei coefficienti
di cui sopra, è maggiorato del 10%. Per prima trasmissione
s’intende il primo passaggio televisivo dell’opera senza distinzione
di rete nazionale; per replica il passaggio o i passaggi successivi alla
prima diffusione anche se avvenuta in data antecedente al 10 gennaio
1998; - per le opere prodotte dalla Rai (appalto/produzione/coproduzione) il compenso per la prima trasmissione è ridotto al 10%; - per le utilizzazioni parziali si conviene che il
compenso non sia corrisposto per utilizzazioni parziali dell’opera
inferiori ai 2 minuti per le opere di durata inferiore a 30 minuti, ed
inferiori ai 3 minuti per le opere di durata pari o superiore a 30 minuti.
Restano comunque escluse dalla corresponsione del compenso tutte le
utilizzazioni frammentarie, indipendentemente dalla durata, destinate alla
pubblicizzazione della futura diffusione dell’opera filmica nella sua
interezza o alla sua promozione. ART.
4
La
Rai si impegna a denunciare mensilmente all’IMAIE, entro e non oltre il
terzo mese successivo a quello di competenza, in ordine cronologico, tutte
le opere cinematografiche ed assimilate rientranti nelle categorie di cui
alla tabella a) con l’indicazione degli ulteriori elementi di cui
all’art.3. Le
opere debbono essere identificate con il titolo in lingua originale, la
nazionalità, l’anno di produzione, nonché con gli altri dati
individuati dal Comitato Tecnico di cui al presente articolo. Per
le opere televisive di tipo seriale (telefilm, sceneggiati, soap-opera,
ecc.) deve essere indicato il titolo della serie e del singolo episodio. Al
fine di mettere a punto le procedure di gestione dell’equo compenso
(comprese quelle finalizzate al rilevamento sistematico dei dati degli
artisti interpreti), entro 15 giorni dalla firma del presente contratto le
parti si impegnano a costituire un apposito Comitato Tecnico - la cui
composizione ed il cui funzionamento saranno determinati in separato atto
- con l’obiettivo di identificare le modalità più efficaci in grado di
favorire l’applicazione operativa dell’intesa. In proposito le parti
si impegnano reciprocamente a favorire l’attuazione degli indirizzi del
Comitato Tecnico e, in tale quadro, la Rai farà ogni ragionevole sforzo
per inserire, ove possibile, apposite clausole nei contratti di produzione
ed acquisizione delle opere cinematografiche ed assimilate oggetto del
presente accordo. ART. 5
Il
presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2000. Le
parti si impegnano ad iniziare le trattative per il rinnovo tre mesi prima
di tale data restando inteso che, qualora entro il 10 gennaio 2001
non si sia provveduto al rinnovo, la Rai è tenuta a proseguire i
versamenti a titolo di anticipo nella misura del 50% dell’importo
forfetario relativo all’anno 2000. Le
parti convengono che, in sede di rinnovo dell’accordo, l’importo dei
compensi sia definito considerando anche le variazioni dell’indice ISTAT
registrate nel 1999 e nel 2000. ART. 6
L’IMAIE
garantisce alla Rai - a parità di condizioni oggettive - l’applicazione
del principio della parità di trattamento negli accordi che stabilirà
con l’emittenza privata e si impegna ad estendere alla Rai, secondo
criteri di parità e/o di proporzionalità, le condizioni di maggior
favore che ai terzi dovessero essere fatte per accordo o in esito alla
procedura di cui all’art. 84, comma 4, LDA 633/41 nel testo vigente. ART. 7
Le
parti convengono che qualsiasi controversia comunque connessa o derivante
dalla interpretazione e dalla esecuzione della presente scrittura privata
e dagli atti integrativi cui essa rinvia o che ad essa dovessero far
seguito, sarà decisa da un collegio arbitrale, composto da tre membri con
sede in Roma, che giudicherà a maggioranza, secondo diritto. Gli
arbitri saranno nominati per iscritto uno da ciascuna delle parti ed il
terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, di comune accordo dai
primi due. In caso di mancata nomina del secondo arbitro entro 20 giorni
dalla nomina del primo e/o mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro
entro 20 giorni dalla nomina del secondo, il secondo e/o terzo arbitro
verranno designati, su richiesta della parte più diligente, dal
Presidente del Tribunale di Roma. ART. 8
Il
presente testo contrattuale, frattanto siglato in linea tecnica, avrà
valore ed efficacia negoziale dal momento in cui, previa approvazione dei
competenti organi deliberanti delle parti, sarà sottoscritto dai
rappresentanti di queste, indicati nelle deliberazioni approvative. Fatto
in doppio originale, letto e sottoscritto. Roma,
li 12 giugno 2000
Categoria 1. Sono comprese le seguenti opere: film
per la TV, sceneggiati, serie e miniserie televisive, in due o più puntate,
con un massimo di dodici.
Categoria
1
10000 o Categoria
2. Nella categoria sono compresi i prodotti seriali incentrati sulla
riproposta di uno o più personaggi all’interno di una struttura
drammaturgica predefinita e caratterizzata dalla presenza di elementi
ricorrenti (attori, scenografia e ambientazione, ecc.) e quindi: •
serie televisive in più puntate, ivi compresi i telefilm
singolarmente compiuti, superiori a dodici puntate o episodi fino ad un
massimo di cinquanta puntate. Categoria
3. Include le seguenti opere: •
serie televisive oltre cinquanta puntate (telenovelas, soap opera) e
sit-com; •
film inchiesta costituiti da ricostruzione in una o più puntate di
fatti o personaggi reali, con elementi di drammatizzazione e/o di
riflessione critica e storica, con esclusione di prodotti di taglio
giornalistico. Tabella
b). Parametri di applicazione in relazione alla rete di diffusione: (*)
la determinazione delle modalità di attribuzione dell’equo compenso
relativamente alle opere diffuse su tali canali di diffusione è di
esclusiva competenza dell’IMAIE. Tabella
c). Parametri di applicazione m relazione alle fasce orarie (la
classificazione avviene tenendo conto della fascia in cui è stata diffusa
la maggior parte delle opere): Rai
Uno
100% Fasce
orarie |
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