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MUSICA Il giorno 18 del mese di
dicembre 2000 in Roma, visto il protocollo interconfederale 23 luglio
1993, il CNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato
dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo 8 giugno
1995, l’accordo di rinnovo della parte retributiva 21 maggio 1997, tra
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), con la partecipazione
dell’Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo, e la
SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILSIC-UIL, si è stipulata la presente
ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il
personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi
con attività di trattenimento e spettacolo. MERCATO DEL LAVOROLe Parti, in considerazione:
delle caratteristiche proprie del settore, contrassegnato da ampia
mobilità professionale e territoriale e da una attività che riveste i
caratteri della stagionalità e della ciclicità; della esigenza di
valorizzare la professionalità degli addetti del settore; della
evoluzione della domanda di mercato e delle fluttuazioni dell’attività
che rendono necessaria una sempre maggiore efficienza per rispondere alle
esigenze della clientela; concordano sulla opportunità di utilizzare
tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente e delle altre
tipologie che saranno individuate dalla legislazione, in quanto
applicabili al tipo di attività del settore. Le Parti ritengono, altresì, di volersi impegnare per facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro nelle diverse tipologie, anche tramite l’Osservatorio Nazionale, cui affidano funzioni di monitoraggio e di coordinamento in materia di mercato del lavoro. LAVORO A TEMPO PARZIALE 1) Le parti, tenuto conto delle particolari caratteristiche del
settore, caratterizzato dall’utilizzo della tipologia di assunzione del
contratto a tempo determinato, ritengono che il rapporto di lavoro a tempo
parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra
la domanda e l’offerta di lavoro e le esigenze di flessibilità del
settore. A tal fine concordano quanto segue. 2) Per lavoro a tempo parziale, in applicazione a quanto previsto
dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, s’intende il rapporto di
lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito nel
presente Contratto. 3) Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di
lavoro nel settore, la retribuzione sarà proporzionata all’orario
concordato, avendo come riferimento, in ogni caso, il valore della
retribuzione giornaliera per la prestazione di tipo B prevista nel
presente Contratto. Per il solo settore night club si farà riferimento al
valore della retribuzione giornaliera per la prestazione di tipo C. 4)11
part-time può svilupparsi su tutti i giorni della settimana (part-time
orizzontale) o solo su alcuni giorni della settimana, del mese o
dell’anno (part-time verticale) o in forma cd. mista. Per il personale
in servizio è ammesso il passaggio da full time a part time previo
accordo tra le parti e secondo quanto previsto dall’art. 5 comma primo
del decreto legislativo n. 61 del 2000. 5) La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore a 10 ore e non superiore a 30 ore rispetto al normale orario settimanale. 6) L’instaurazione del rapporto
part-time dovrà risultare da atto scritto con l’indicazione della
durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale
dell’orario, la retribuzione e gli altri elementi previsti dal presente
contratto per il personale. 7) L’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. 8)
In relazione alla particolare esplicazione ed articolazione
dell’attività di trattenimento e spettacolo il datore di lavoro potrà
variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa, previo
consenso del lavoratore e con un preavviso di dieci giorni, per far fronte
a specifiche esigenze aziendali. In caso di variazione della collocazione
temporale della prestazione lavorativa il lavoratore avrà diritto ad una
maggiorazione del 10% sulla retribuzione giornaliera. Al lavoratore è
consentito richiedere, nei termini consentiti dalla normativa vigente, la
collocazione temporale della prestazione inizialmente concordata. 9) In presenza di specifiche esigenze organizzative e
produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da
parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto
all’orario ridotto concordato, previo consenso del lavoratore
interessato, sino ad un limite massimo pari al 50% dell’orario pattuito.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite applicando una
maggiorazione convenzionalmente stabilita nella misura del 15% da
calcolare sulla quota oraria della retribuzione. 10)
Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61. Dichiarazione a verbaleLe parti si impegnano ad
attivarsi nei confronti del Governo per ottenere l’estensione dei
benefici contribuivi previsti per le assunzioni con contratto di lavoro a
tempo parziale, anche ai contratti a tempo determinato. LAVORO TEMPORANEO1)
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n.
196/1997, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge
stessa, nelle seguenti fattispecie: a)
intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non
programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale
organico; b)
sostituzione di lavorat9ri assenti, anche per ferie, o per
aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b),
della legge n. 230/1962; c)
servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far
fronte con il normale organico; d)
assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro,
in relazione ai nuovi assetti organizzativi/tecnologici; 2)
Il numero dei lavoratori impiegati con contratto di fornitura di
prestazione di lavoro temporaneo non potrà essere superiore, in ciascuna
impresa, ai seguenti limiti:
3)
Nelle imprese con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori
assunti con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo,
non potrà superare il 22%. 4) La base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi del presente articolo è costituita dal numero dei lavoratori occupati all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero. 5) Per quanto non previsto nel presente testo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti. 6) La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari. 7)
Nelle imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di
computo è, in via convenzionale, costituita dal
numero dei lavoratori occupati all’atto della attivazione dei singoli
rapporti di cui al
presente articolo. Informazione1) L’impresa utilizzatrice comunicherà preventivamente alle O.O.S.S. territoriali aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente contratto il numero, le qualifiche, dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza l’impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi. 2)
Inoltre, una volta l’anno, l’azienda utilizzatrice fornirà
all’Osservatorio Nazionale il numero dei contratti di lavoro temporaneo,
la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati. Dichiarazione a verbaleLe Parti, in considerazione
del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro
temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad
esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del Contratto Nazionale di
Lavoro. LAVORO RIPARTITO1)
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o
più lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa
subordinata. 2)
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura
percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei
lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi
lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione
dell’orario di lavoro. 3)Conseguentemente,
la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione
alla quantità di lavoro effettivamente prestato. 4)
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro
sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno
settimanale. 5)
Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro
legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta
dai lavoratori solidalmente obbligati. 6)
Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno
all’Osservatorio Nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito
instaurati nell’anno precedente, utilizzando il modello appositamente
predisposto dall’ente stesso. Dichiarazione a verbaleLe parti, in considerazione
del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito,
cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli
effetti in occasione del rinnovo del CCNL. DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA PRESTAZIONE PROFESSIONALEFermo restando che il
presente Contratto prevede attualmente esclusivamente forme di rapporto di
lavoro di tipo subordinato, le Parti, riconosciuta la specificità
dell’attività lavorativa nel contesto della profonda evoluzione che il
settore dell’intrattenimento ha avuto, concordano sulla necessità di
procedere ad una ricerca di forme diverse della regolamentazione dei
rapporti di lavoro tra prestatori e committenti. In questo senso le Parti
si impegnano, entro il mese di febbraio 2001, a costituire una commissione
tecnica con l’obiettivo di esaminare l’introduzione di rapporti di
lavoro a prestazione professionale di tipo autonomo, avendo, al riguardo,
particolare attenzione, alla normale contribuzione ENPALS nonché alle
eventuale evoluzione legislativa in materia di protezione sociale. L’articolo 4 del CNL 8
giugno 1995 è sostituito dal seguente: Osservatorio
Nazionale 1)
Le Parti, nella consapevolezza che sia necessario realizzare un
sistema di moderne relazioni sindacali e di informazioni coerente con le
esigenze delle imprese, che ciò presuppone una comune e approfondita
conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti
economico-produttivi, individuando i punti di forza e di debolezza, al
fine di fornire un supporto tecnico alle parti per l’esame delle varie
opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale,
convengono di istituire l’Osservatorio Nazionale regolato da apposito
Statuto che verrà definito nella stesura del Contratto. 2)
Gli organi di gestione dell’Osservatorio Nazionale saranno
composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro. 3)
A tal fine l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in
particolare: programma ed organizza relazioni sul quadro economico e
produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo
stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e
rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle
parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di
cui all’art. i (diritti di informazione); elabora proposte in materia di
formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a
disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con
le Regioni e gli altri Enti competenti; sviluppa l’esame della
classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie
e le relative esemplifcazioni ed individuare figure professionali non
previste nell’attuale classificazione, formulando osservazione e
proposte alle Organizzazioni stipulanti; esamina e approfondisce le
problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti
contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la Pubblica
Amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull’intrattenimento,
anche al fine di fornire alle parti utili elementi per effettuare azioni
congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti. 4)
Successivamente all’avvio della operatività dell’Osservatorio
Nazionale, potranno realizzarsi in via sperimentale, con accordi tra le
organizzazioni locali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti,
sottoscritti dalle medesime
Organizzazioni firmatarie il presente Contratto, osservatori territoriali.
anche al fine di fornire elementi utili per il perseguimento degli scopi
dell’Osservatorio Nazionale. Finanziamento 1)
Al fine di assicurare operatività all’Osservatorio, la quota
contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella
misura globale dello 0,40 % della retribuzione giornaliera di cui
all’art. 29 colonna A del CNL 8 giugno 1995, di cui lo 0.20% a carico
del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore. 2)
Per la sola fase di avviamento dell’Osservatorio è stabilita una
quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a lire 100.000
per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a lire 200.000 per le imprese
con oltre 10 dipendenti. 3)
Le modalità di riscossione delle suddette quote saranno definite
dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposito protocollo. Chiarimento a verbaleLe Parti dichiarano che
nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale
si è tenuto conto dell’incidenza della contribuzione per il
finanziamento dell’Osservatorio Nazionale. DICHIARAZIONE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARELe parti confermano la
necessità di introdurre nel settore forme di previdenza complementare.
Anche in considerazione della esistenza del Fondo di previdenza
complementare denominato Fon.Te., riguardante i settori del commercio,
terziario e turismo, concordano di affidare ad una commissione paritetica,
all’interno dell’Osservatorio Nazionale, la definizione di una
proposta sulla strumentazione conseguente. Dichiarazione a verbaleLe Parti, riconoscendo che
nell’espletamento del proprio lavoro il personale artistico scritturato
può far ricorso a supporti tecnico professionali di cui si fa
personalmente carico, demandano ad una Commissione tecnica, da costituirsi
all’interno dell’Osservatorio Nazionale, il compito di approfondire la
materia, con particolare riferimento alla identificazione e definizione di
eventuali riconoscimenti in merito a: materiale di consumo di
supporti discografici, materiali di aggiornamento, attrezzature tecniche.
I risultati dei lavori della Commissione dovranno essere portati a
conoscenza delle Parti stipulanti e potranno costituire, previa
valutazione delle stesse, parte integrante del presente Contratto. L’articolo
7 del CNL 8 giugno 1995 è sostituito dal seguente: Conciliazione
delle vertenze individuali 1)
Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura
civile, le vertenze individuali relative all’applicazione del presente
Contratto Nazionale di Lavoro saranno demandate, prima dell’azione
giudiziaria all’esame di una Commissione sindacale territoriale composta
da un rappresentante dell’Associazione della Fipe e da un rappresentante
dell’Organizzazione Sindacale dei Lavoratori alla quale il dipendente
sia iscritto o abbia conferito mandato. 2)
La Commissione ha sede presso la Associazione locale della Fipe cui
compete l’istituzione di un’apposita segreteria. 3)
La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi
essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della
commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo
equipollente. 4)
La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le
parti per una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dal ricevimento
della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le
organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato. 5)
La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la
prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i 20
giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di
decadenza. 6)
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni
dalla presentazione della richiesta. 7)
Dell’esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel
caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In
caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà
alla parte
interessata la relativa attestazione. 8)
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei
copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai
componenti la commissione. 9)
I verbali di mancato accordo devono contenere le ragioni del
mancato accordo. 10)
La segreteria della commissione, su richiesta della parte più
diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro
competente per territorio ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di
procedura civile. Una copia è conservata agli atti della commissione di
conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti
interessate e delle rispettive Organizzazioni. 11)
Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione
autentica del presente Contratto che resta demandata alla Commissione
Paritetica Nazionale, alla quale la Commissione di conciliazione può
rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento. 12)
Le commissioni di conciliazione sono istituite con accordo
sindacale tra le Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente
Contratto Nazionale di Lavoro. I relativi accordi dovranno essere
sottoposti alla approvazione della Commissione Paritetica Nazionale. Collegio arbitrale1)
Ove il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del
codice di procedura civile o all’articolo 7 del Contratto Nazionale di
Lavoro 8 giugno 1995, come modificato nella presente ipotesi, non riesca o
comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma
restando la facoltà di aderire l’autorità giudiziaria. secondo quanto
previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può
promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale,
secondo le norme previste dal presente articolo. 2) A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni
territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente
contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di
cui al primo comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo
in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione. 3) L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e
contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e
contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà
presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o
conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e
contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte
promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione
del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a
manifestare la propria eventuale adesione al collegio arbitrale entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di
presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto
difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di
rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da
recapitare alla segretaria del Collegio fino al giorno antecedente alla
prima udienza. 4) Il Collegio è composto da tre membri, uno dei
quali designati dalla Associazione locale della Fipe, un altro designato
dalla organizzazione sindacale territoriale (SLC CGIL o FISTEL CISL, o
UILSIC UIL) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un
terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette
organizzazioni territoriali. 5) I due membri designati in rappresentanza di
ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la
conciliazione nell’interesse delle stesse parti. 6) In caso di mancato accordo sulla designazione del
presidente del collegio, quest’ultimo verrà estratto a sorte tra i
nominativi compresi in un apposita lista di nomi non superiori a sei,
preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su
richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente
del Tribunale competente per territorio. 7) Il Presidente del Collegio nominato di comune
accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile. 8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza
provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il
quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità
che potranno prevedere: a)
l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi; b)
l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a
cura delle parti o dei procuratori di queste; c)
eventuali ulteriori elementi istruttori 9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45
giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione
alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una
proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità
inerenti lo svolgimento della procedura. 10)
I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le
funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui
all’articolo 18. 11)
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura
irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto
1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le
proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 12)
Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate
le disposizioni dell’articolo 412 quater del codice di procedura civile. L’articolo 29 del CNL 8
giugno 1995 è sostituito dal seguente: I
valori di cui all’articolo 29 sono incrementati nelle misure di cui alla
tabella seguente: Dal 1 gennaio 2001
Dal 1 aprile 2001
L’art.
33 del CNL 8 giugno 1995 è sostituito dal seguente: Il presente Contratto
decorre dal 1maggio1999 e sarà valido sino al 30 aprile 2001, per la
parte economica e sino al 30 aprile 2003, per la parte normativa. Protocollo
congiunto La Federazione Italiana
Pubblici Esercizi (FIPE) con la partecipazione del Associazione Italiana
Imprenditori Locali da Ballo (SILB) e le Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori SLC CGIL, FISTEL CISL e UILSIC UIL, firmatarie del presente
Contratto, in considerazione della specificità del settore, della
ciclicità e stagionalità dell’attività, della programmazione
dell’offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi,
ritengono necessario svolgere un’azione di sensibilizzazione nei
confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su alcuni
problemi che riguardano il settore. Obiettivo è quello di contribuire a
realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale
allo sviluppo delle imprese, definire un quadro di regole che faciliti la
trasparenza del rapporto di lavoro, anche in presenza di una crescita
della domanda. In particolare le
problematiche che le Parti intendono Sottoporre alla attenzione
riguardano, in particolare: - la disciplina del certificato
di agibilità previsto dall’art. 10 del D.L.C.P.S. 708/47 auspicando,
attraverso una revisione dell’attuale legislazione in materia di
richiesta del certificato di nulla osta ai fini dell’agibilità ENPALS,
il raggiungimento, comunque, degli obiettivi di certezza e di trasparenza; -
la determinazione del numero delle giornate contributive, attraverso la
revisione della disciplina prevista dal D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420. A tal fine le Parti concordano di attivare, entro febbraio 2001, una Commissione per definire una proposta da sottoporre al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. |
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