MUSICA
Rinnovo del CCNL per il personale artistico 
scritturato a tempo determinato 
dai pubblici esercizi con attività 
di trattenimento e spettacolo

Il giorno 18 del mese di dicembre 2000 in Roma, visto il protocollo interconfederale 23 luglio 1993, il CNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo 8 giugno 1995, l’accor­do di rinnovo della parte retributiva 21 maggio 1997, tra la Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), con la partecipazione dell’Associazione Ital­iana Imprenditori Locali da Ballo, e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL e la UILSIC-UIL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo. 

MERCATO DEL LAVORO

Le Parti, in considerazione: delle caratteristiche pro­prie del settore, contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale e da una attività che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità; della esigenza di valorizzare la professionalità degli addetti del settore; della evoluzione della domanda di mercato e delle fluttuazioni dell’attività che rendono necessaria una sempre maggiore efficienza per rispondere alle esigenze della clientela; concordano sulla opportunità di utilizzare tutte le possibilità offerte dalla normativa vigente e delle altre tipologie che saranno individuate dalla legislazione, in quanto applicabili al tipo di attività del settore.

Le Parti ritengono, altresì, di volersi impegnare per facilitare l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro nelle diverse tipologie, anche tramite l’Osservatorio Nazionale, cui affidano funzioni di monitorag­gio e di coordinamento in materia di mercato del lavoro.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

1)  Le parti, tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, caratterizzato dall’utilizzo della tipologia di assunzione del contratto a tempo determinato, ritengono che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e le esigenze di flessibilità del settore. A tal fine concordano quanto segue.

2)  Per lavoro a tempo parziale, in applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, s’intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello sta­bilito nel presente Contratto.

3)  Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro nel settore, la retribuzione sarà proporzionata all’orario concordato, avendo come riferimento, in ogni caso, il valore della retribuzione giornaliera per la prestazione di tipo B prevista nel presente Contratto. Per il solo settore night club si farà riferimento al valore della retribuzione giornaliera per la prestazione di tipo C.

4)11 part-time può svilupparsi su tutti i giorni della settimana (part-time orizzontale) o solo su alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno (part-time verticale) o in forma cd. mista. Per il personale in servizio è ammesso il passaggio da full time a part time previo accordo tra le parti e secondo quanto previsto dall’art. 5 comma primo del decreto legislativo n. 61 del 2000.

5)    La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore a 10 ore e non superiore a 30 ore rispetto al normale orario settimanale.

6)      L’instaurazione del rapporto part-time dovrà risultare da atto scritto con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario, la retribuzione e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il personale.

7)   L’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.

8)  In relazione alla particolare esplicazione ed artico­lazione dell’attività di trattenimento e spettacolo il datore di lavoro potrà variare la collocazione tempo­rale della prestazione lavorativa, previo consenso del lavoratore e con un preavviso di dieci giorni, per far fronte a specifiche esigenze aziendali. In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione giornaliera. Al lavoratore è consentito richiedere, nei termini consentiti dalla normativa vigente, la collocazione temporale della prestazione inizialmente concordata.

9)    In presenza di specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto all’orario ridotto concordato, previo consenso del lavoratore interessato, sino ad un limite massimo pari al 50% dell’orario pattuito. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite applicando una maggiorazione convenzionalmente stabilita nella misura del 15% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione.

10)  Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61. 

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano ad attivarsi nei confronti del Governo per ottenere l’estensione dei benefici contribuivi previsti per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo parziale, anche ai contratti a tempo determinato. 

LAVORO TEMPORANEO

1) Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge n. 196/1997, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:

a) intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;

b) sostituzione di lavorat9ri assenti, anche per ferie, o per aspettative diverse da quelle già previste dall’art. 1, lettera b), della legge n. 230/1962;

c) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;

d) assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza del lavoro, in relazione ai nuovi assetti organizzativi/tecnologici;

2) Il numero dei lavoratori impiegati con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo non potrà essere superiore, in ciascuna impresa, ai seguenti limiti: 

base di computo

lavoratori assumibili

da 0 a 4

4 unità

da 5 a 9

5 unità

da 10 a 25

6 unità

da 26 a 35

7 unità

da 36 a 50

10 unità

3)  Nelle imprese con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo, non potrà superare il 22%.

4)  La base di computo per il calcolo dei lavoratori assumibili ai sensi del presente articolo è costituita dal numero dei lavoratori occupati all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.

5)  Per quanto non previsto nel presente testo in tema di lavoro temporaneo, valgono le norme di legge e i regolamenti vigenti.

6)  La durata dei contratti di cui al presente articolo stipulati per sostituire lavoratori assenti sarà comprensiva dei periodi di affiancamento eventualmente necessari.

7)   Nelle imprese stagionali, attesa la loro particolarità, la base di computo è, in via convenzionale, costituita dal numero dei lavoratori occupati all’atto della attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. 

Informazione

1)    L’impresa utilizzatrice comunicherà preventivamente alle O.O.S.S. territoriali aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente contratto il numero, le qualifiche, dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza l’impresa fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi.

2)   Inoltre, una volta l’anno, l’azienda utilizzatrice fornirà all’Osservatorio Nazionale il numero dei contratti di lavoro temporaneo, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati. 

Dichiarazione a verbale

Le Parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro temporaneo, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro. 

LAVORO RIPARTITO

1)  Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un’unica obbligazione lavorativa subordinata.

2)  Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro.

3)Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.

4) I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull’orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.

5) Gli accordi individuali possono prevedere che il datore di lavoro legittimamente pretenda l’adempimento dell’intera prestazione dovuta dai lavoratori solidalmente obbligati.

6) Entro il 20 febbraio di ogni anno, le imprese comunicheranno all’Osservatorio Nazionale il numero dei contratti di lavoro ripartito instaurati nell’anno precedente, utilizzando il modello appositamente predisposto dall’ente stesso. 

Dichiarazione a verbale

Le parti, in considerazione del carattere di novità presentato dalla disciplina del lavoro ripartito, cui assegnano carattere sperimentale, si impegnano ad esaminarne gli effetti in occasione del rinnovo del CCNL. 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Fermo restando che il presente Contratto prevede attualmente esclusivamente forme di rapporto di lavoro di tipo subordinato, le Parti, riconosciuta la specificità dell’attività lavorativa nel contesto della profonda evoluzione che il settore dell’intrattenimento ha avuto, concordano sulla necessità di procedere ad una ricerca di forme diverse della regolamentazione dei rapporti di lavoro tra prestatori e committenti. In questo senso le Parti si impegnano, entro il mese di febbraio 2001, a costituire una commissione tecnica con l’obiettivo di esaminare l’introduzione di rapporti di lavoro a prestazione professionale di tipo autonomo, avendo, al riguardo, particolare attenzione, alla normale contribuzione ENPALS nonché alle eventuale evoluzione legislativa in materia di protezione sociale. 

L’articolo 4 del CNL 8 giugno 1995 è sostituito dal seguente: 

Osservatorio Nazionale

1) Le Parti, nella consapevolezza che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle imprese, che ciò presuppone una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi, individuando i punti di forza e di debolezza, al fine di fornire un supporto tecnico alle parti per l’esame delle varie opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professio­nale, convengono di istituire l’Osservatorio Nazionale regolato da apposito Statuto che verrà definito nella stesura del Contratto.

2) Gli organi di gestione dell’Osservatorio Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3) A tal fine l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare: programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all’art. i (diritti di informazione); elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti; sviluppa l’esame della classificazione, al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplifcazioni ed individuare figure professionali non previste nell’attuale classificazione, formulando osservazione e proposte alle Organizzazioni stipulanti; esamina e approfondisce le problematiche di settore legate: al mercato del lavoro, agli aspetti contributivi-previdenziali, alla SIAE, ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, e alla evoluzione legislativa sull’intrattenimento, anche al fine di fornire alle parti utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle Amministrazioni competenti.

4) Successivamente all’avvio della operatività dell’Osservatorio Nazionale, potranno realizzarsi in via sperimentale, con accordi tra le organizzazioni locali aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, sottoscritti dalle medesime Organizzazioni firmatarie il presente Contratto, osservatori territoriali. anche al fine di fornire elementi utili per il perseguimento degli scopi dell’Osservatorio Nazionale.

Finanziamento

1)  Al fine di assicurare operatività all’Osservatorio, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 % della retribuzione giornaliera di cui all’art. 29 colonna A del CNL 8 giugno 1995, di cui lo 0.20% a carico del datore di lavoro e lo 0,20% a carico del lavoratore.

2)  Per la sola fase di avviamento dell’Osservatorio è stabilita una quota di contribuzione a carico del datore di lavoro pari a lire 100.000 per le imprese fino a 10 dipendenti e pari a lire 200.000 per le imprese con oltre 10 dipendenti.

3)  Le modalità di riscossione delle suddette quote saranno definite dalle parti stipulanti il presente Contratto con apposito protocollo. 

Chiarimento a verbale

Le Parti dichiarano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza della contribuzione per il finanziamento dell’Osservatorio Nazionale. 

DICHIARAZIONE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti confermano la necessità di introdurre nel settore forme di previdenza complementare. Anche in considerazione della esistenza del Fondo di previdenza complementare denominato Fon.Te., riguardante i settori del commercio, terziario e turismo, concordano di affidare ad una commissione paritetica, all’interno dell’Osservatorio Nazionale, la definizione di una proposta sulla strumentazione conseguente. 

Dichiarazione a verbale

Le Parti, riconoscendo che nell’espletamento del proprio lavoro il personale artistico scritturato può far ricorso a supporti tecnico professionali di cui si fa personalmente carico, demandano ad una Commissione tecnica, da costituirsi all’interno dell’Osservatorio Nazionale, il compito di approfondire la materia, con particolare riferimento alla identificazione e definizione di eventuali riconoscimenti in merito a:

materiale di consumo di supporti discografici, materiali di aggiornamento, attrezzature tecniche. I risultati dei lavori della Commissione dovranno essere portati a conoscenza delle Parti stipulanti e potranno costituire, previa valutazione delle stesse, parte integrante del presente Contratto. 

L’articolo 7 del CNL 8 giugno 1995 è sostituito dal seguente:

Conciliazione delle vertenze individuali

1)  Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative all’applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro saranno demandate, prima dell’azione giudiziaria all’esame di una Commissione sindacale territoriale composta da un rappresentante dell’Associazione della Fipe e da un rappresentante dell’Organizzazione Sindacale dei Lavoratori alla quale il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato.

2)  La Commissione ha sede presso la Associazione locale della Fipe cui compete l’istituzione di un’apposita segreteria.

3)  La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.

4)  La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.

5)  La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

6)   Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

7)   Dell’esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla

parte interessata la relativa attestazione.

8)   I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la commissione.

9)   I verbali di mancato accordo devono contenere le ragioni del mancato accordo.

10) La segreteria della commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata agli atti della commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni.

11) Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale, alla quale la Commissione di conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.

12) Le commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto Nazionale di Lavoro. I relativi accordi dovranno essere sottoposti alla approvazione della Commissione Paritetica Nazionale. 

Collegio arbitrale

1)   Ove il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile o all’articolo 7 del Contratto Nazionale di Lavoro 8 giugno 1995, come modificato nella presente ipotesi, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di aderire l’autorità giudiziaria. secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.

2)    A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un Collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al primo comma. Il Collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.

3)    L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all’altra parte. L’istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segretaria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.

4)    Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designati dalla Associazione locale della Fipe, un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale (SLC CGIL o FISTEL CISL, o UILSIC UIL) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.

5)    I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.

6)    In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest’ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

7)    Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.

8)    Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di pro­cedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:

a) l’interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;

b) l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;

c) eventuali ulteriori elementi istruttori

9)    Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.

10)  I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all’articolo 18.

11)  Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.

12)  Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell’articolo 412 quater del codice di procedura civile. 

L’articolo 29 del CNL 8 giugno 1995 è sostituito dal seguente:

I valori di cui all’articolo 29 sono incrementati nelle misure di cui alla tabella seguente: 

Dal 1 gennaio 2001

 

 

Retribuzione
Giornaliera
 

 

Retribuzione
Giornaliera forfetizzazione
24,99
%

Retribuzione
Giornaliera
Forfetizzata
TFR 7,50%

TIPO A 

1 livello

88.300

110.366

118.644

2 livello

82.000

102.942

110.179

3 livello

75.700

94.617

101.714

TIPO B 

1 livello

74.125

92.649

99.598

2 livello

68.350

85.431

91.838

3 livello

62.050

77.556

83.373

TIPO C (night club)

1 livello

78.850

98.555

105.946

2 livello

72.865

91.074

97.905

3 livello

66.565

83.200

89.440

Dal 1 aprile 2001

 

Retribuzione
Giornaliera

Retribuzione
Giornaliera forfetizzazione
24,99
%

Retribuzione
Giornaliera
Forfetizzata
TFR 7,50%

TIPO A 

1 livello

91.550

114.428

123.010

2 livello

82.250

106.554

114.546

3 livello

78.950

98.680

106.081

TIPO B 

1 livello

77.375

96.711

103.964

2 livello

71.600

89.493

96.205

3 livello

65.300

81.618

87.740

TIPO C (night club)

1 livello

82.100

102.617

110.313

2 livello

76.115

95.136

102.271

3 livello

69.815

87.262

93.806

L’art. 33 del CNL 8 giugno 1995 è sostituito dal seguente:

Il presente Contratto decorre dal 1maggio1999 e sarà valido sino al 30 aprile 2001, per la parte economica e sino al 30 aprile 2003, per la parte normativa.

Protocollo congiunto

La Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) con la partecipazione del Associazione Italiana Imprenditori Locali da Ballo (SILB) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori SLC CGIL, FISTEL CISL e UILSIC UIL, firmatarie del presente Contratto, in considerazione della specificità del settore, della ciclicità e stagionalità dell’attività, della programmazione dell’offerta subordinata ad una domanda variabile in tempi brevi, ritengono necessario svolgere un’azione di sensibilizzazione nei confronti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su alcuni problemi che riguardano il settore. Obiettivo è quello di contribuire a realizzare un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo delle imprese, definire un quadro di regole che faciliti la trasparenza del rapporto di lavoro, anche in presenza di una crescita della domanda.

In particolare le problematiche che le Parti intendono Sottoporre alla attenzione riguardano, in particolare:

- la disciplina del certificato di agibilità previsto dall’art. 10 del D.L.C.P.S. 708/47 auspicando, attraverso una revisione dell’attuale legislazione in materia di richiesta del certificato di nulla osta ai fini dell’agibilità ENPALS, il raggiungimento, comunque, degli obiettivi di certezza e di trasparenza;

- la determinazione del numero delle giornate contributive, attraverso la revisione della disciplina prevista dal D.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420.

A tal fine le Parti concordano di attivare, entro febbraio 2001, una Commissione per definire una proposta da sottoporre al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.