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Il
lavoro autonomo nelle attività musicali: nuova opportunità per gli
artisti
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Il 15
marzo scorso si è svolta presso la Fiera di Rimini, il consueto meeting
di Assoartisti centrato quest'anno sulla importante novità contenuta
nella Legge 350 del 24 dicembre 2003, la quale ha introdotto la figura
del Lavoratore Autonomo delle Attività Musicali. L'approfondimento su
questo tema è stato svolto con il prezioso contributo del Dott. Massimo
Maldi, dell'Ufficio Contributi della Direzione Nazionale Enpals, il
quale ha chiarito alcuni contenuti della norma che riassumiamo di
seguito:
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Il comma 98, della Legge n. 350/2003, con il numero 23-bis), ha aggiunto
all’elenco contenuto nell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n.
708, la figura professionale del “lavoratore autonomo esercente le
attività musicali.”
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La norma al successivo comma 99, ha disposto, inoltre, che “il
certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori
di cui al numero 23-bis) dell’art. 3, salvo l’obbligo di custodia
dello stesso che è posto a carico del committente”, superando con
ciò la preesistente impossibilità finora prevista dalla vigente
normativa (art. 10 del citato decreto legislativo n. 708/1947).
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Infine, con il comma 100, per quanto riguarda l’adempimento degli
obblighi contributivi, viene modificato l’art. 1 del D. Lgs. 30 aprile
1997, n. 182, aggiungendo il comma 15-bis e consentendo ai
“lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) dell’art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708”
di provvedere direttamente agli obblighi contributivi.
Si è chiarito, dunque, che tutti coloro i quali operano nel settore
musicale, vedono oggi la possibilità di richiedere direttamente e
autonomamente il certificato di agibilità all’Enpals o la Siae,
assolvendo autonomamente al versamento dei relativi contributi.
E' stato anche affrontato il tema della collocazione professionale del
lavoratore delle attività musicali che decide di operare in forma
autonoma. Al riguardo, si è precisato, che l’inquadramento professionale
del lavoratore autonomo delle attività musicali dovrà sostanzialmente
riguardare due segmenti che sono:
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Arti e Professioni
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Regime d’impresa
Si è precisato che in entrambi i casi vi è l’obbligo di apertura della
partita Iva, mentre l’iscrizione alla CCIA è obbligatoria
soltanto nel caso l'interessato decida di operare con il regime
d’impresa.
Nel caso l'inquadramento scelto fosse quello delle arti e
professioni (ipotesi da noi suggerita), il reddito derivante
dall’attività risulterà tassabile solo quando il compenso viene
realmente percepito dal lavoratore. In questo caso è dovuta la
ritenuta d’acconto del 20% sul compenso percepito. Mentre per ciò
che attiene la dichiarazione dei redditi di fine anno è dovuta
l’eventuale differenza, che potrebbe scaturire da ciò che è stato
versato nel corso dell’anno, che dovrà essere sottratto dall’ammontare
complessivo dovuto all’erario.
Invece, nel regime d’impresa (questa ipotesi è opportuna
soltanto laddove viene svolta una corposa attività annuale con carattere
di continuità), il reddito è tassabile quando viene svolta la
prestazione. Tale obbligo sussiste anche in assenza del materiale
versamento del compenso da parte del committente. Nel regime d’impresa
la tassazione risponde ai criteri generali attualmente applicati a tutte
le attività autonome: viene stabilita l’aliquota tassabile (fino al 23%;
fino al 33%; fino al 39%; oltre il 45%), in base allo scaglione di
reddito di pertinenza di ciascuno.
Infine, si è sottolineato che in entrambi i casi è possibile portare in
detrazione i costi derivanti dall’attività professionale.
In merito ad alcuni quesiti posti negli interventi di alcuni
rappresentanti delle cooperative di musicisti, il Dott. Maldi ha
confermato che l’Ente è impegnato nella predisposizione di apposite
istruzioni applicative, che saranno oggetto di una circolare ad hoc di
prossima emanazione, di cui Assoartisti-Confesercenti darà puntuale
informazione.
Nel suo intervento il Dott. Maldi, ha dichiarato che la convenzione in
essere SIAE-ENPALS ha dato fino ad ora ottimi risultati. Difatti agli
sportelli Enpals si sono aggiunti quelli SIAE, presenti in maniera
capillare in tutta Italia, che insieme operano per la gestione della
normativa e degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori dello
spettacolo. Questa importante rete territoriale attualmente ha in media
contatti con 16.000 imprese, operanti nel campo delle attività di
intrattenimento.
Roberto Pietrangeli
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