Il lavoro autonomo nelle attività musicali: nuova opportunità per gli artisti

Il 15 marzo scorso si è svolta presso la Fiera di Rimini, il consueto meeting di Assoartisti centrato quest'anno sulla importante novità contenuta nella Legge 350 del 24 dicembre 2003, la quale ha introdotto la figura del Lavoratore Autonomo delle Attività Musicali. L'approfondimento su questo tema è stato svolto con il prezioso contributo del Dott. Massimo Maldi, dell'Ufficio Contributi della Direzione Nazionale Enpals, il quale ha chiarito alcuni contenuti della norma che riassumiamo di seguito:
· Il comma 98, della Legge n. 350/2003, con il numero 23-bis), ha aggiunto all’elenco contenuto nell’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, la figura professionale del “lavoratore autonomo esercente le attività musicali.”
· La norma al successivo comma 99, ha disposto, inoltre, che “il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) dell’art. 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente”, superando con ciò la preesistente impossibilità finora prevista dalla vigente normativa (art. 10 del citato decreto legislativo n. 708/1947).
· Infine, con il comma 100, per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi contributivi, viene modificato l’art. 1 del D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, aggiungendo il comma 15-bis e consentendo ai “lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708” di provvedere direttamente agli obblighi contributivi.
Si è chiarito, dunque, che tutti coloro i quali operano nel settore musicale, vedono oggi la possibilità di richiedere direttamente e autonomamente il certificato di agibilità all’Enpals o la Siae, assolvendo autonomamente al versamento dei relativi contributi.
E' stato anche affrontato il tema della collocazione professionale del lavoratore delle attività musicali che decide di operare in forma autonoma. Al riguardo, si è precisato, che l’inquadramento professionale del lavoratore autonomo delle attività musicali dovrà sostanzialmente riguardare due segmenti che sono:
· Arti e Professioni
· Regime d’impresa
Si è precisato che in entrambi i casi vi è l’obbligo di apertura della partita Iva, mentre l’iscrizione alla CCIA è obbligatoria soltanto nel caso l'interessato decida di operare con il regime d’impresa.
Nel caso l'inquadramento scelto fosse quello delle arti e professioni (ipotesi da noi suggerita), il reddito derivante dall’attività risulterà tassabile solo quando il compenso viene realmente percepito dal lavoratore. In questo caso è dovuta la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso percepito. Mentre per ciò che attiene la dichiarazione dei redditi di fine anno è dovuta l’eventuale differenza, che potrebbe scaturire da ciò che è stato versato nel corso dell’anno, che dovrà essere sottratto dall’ammontare complessivo dovuto all’erario.
Invece, nel regime d’impresa (questa ipotesi è opportuna soltanto laddove viene svolta una corposa attività annuale con carattere di continuità), il reddito è tassabile quando viene svolta la prestazione. Tale obbligo sussiste anche in assenza del materiale versamento del compenso da parte del committente. Nel regime d’impresa la tassazione risponde ai criteri generali attualmente applicati a tutte le attività autonome: viene stabilita l’aliquota tassabile (fino al 23%; fino al 33%; fino al 39%; oltre il 45%), in base allo scaglione di reddito di pertinenza di ciascuno.
Infine, si è sottolineato che in entrambi i casi è possibile portare in detrazione i costi derivanti dall’attività professionale.
In merito ad alcuni quesiti posti negli interventi di alcuni rappresentanti delle cooperative di musicisti, il Dott. Maldi ha confermato che l’Ente è impegnato nella predisposizione di apposite istruzioni applicative, che saranno oggetto di una circolare ad hoc di prossima emanazione, di cui Assoartisti-Confesercenti darà puntuale informazione.
Nel suo intervento il Dott. Maldi, ha dichiarato che la convenzione in essere SIAE-ENPALS ha dato fino ad ora ottimi risultati. Difatti agli sportelli Enpals si sono aggiunti quelli SIAE, presenti in maniera capillare in tutta Italia, che insieme operano per la gestione della normativa e degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori dello spettacolo. Questa importante rete territoriale attualmente ha in media contatti con 16.000 imprese, operanti nel campo delle attività di intrattenimento.

                                                            Roberto Pietrangeli


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