Essendo pervenute in questi giorni numerose segnalazioni di casi in cui la SCF- Società Consortile Fonografici invia ad a associati delle diverse categorie appartenenti al settore dei Pubblici Esercizi, lettere (con allegata Fattura) in cui viene richiesto il pagamento di un equo compenso per la diffusione al pubblico di “fonogrammi”, ribadiamo che l’orientamento seguito dalla Confesercenti e suffragato dalle argomentazioni contenute nel parere predisposto da un quotato Studio Legale specializzato nella materia, è il seguente: A ) Le imprese associate che utilizzano fonogrammi a scopo di lucro nei Pubblici Esercizi, ovvero nei luoghi aperti al pubblico sono tenuti a corrispondere un compenso ai produttori di fonogrammi. La misura e le modalità di corresponsione del “ Compenso” di cui all’Art. 73 della Legge sul Diritto D’Autore ( legge n. 633/41) sono determinate dal DPCM 1.9.1975 ( limite massimo 2% degli incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco occupa nella sua pubblica esecuzione); B ) Le imprese associate che utilizzano fonogrammi a scopo non di lucro ( musica d’ambiente diffusa nei Pubblici Esercizi o in Esercizi Commerciali) sarebbero anch’esse tenute ( Ex art. 73 – bis della LDA ) a corrispondere un compenso ai produttori di fonogrammi, ma ad oggi non è stato ancora emanato alcun regolamento che, come previsto dalla legge (citati artt. 73 e 73/bis e art. 23 RD n. 1369/42, reg. esec. LDA) , determini la misura del compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori e al produttore del fonogramma nel caso in cui l’utilizzazione di cui all’art. 73 sia effettuata a scopo non di lucro. Di conseguenza, non essendovi una quantificazione del compenso ex lege, nel caso in cui le parti non addivengano di comune accordo alla quantificazione dell’equo compenso, il diritto riconosciuto agli artisti interpreti ed esecutori per le utilizzazioni a scopo non di lucro non è di fatto esercitatile. Né le convenzioni stipulate da terzi impegnano in alcun modo le imprese associate a Confesercenti. Ciò premesso, occorre distinguere tra tre casi; 1 - l’associato che non utilizza musica nei suoi locali non è tenuto a versare alcun compenso alla SCF; ne segue che, nel caso in cui abbia ricevuto la lettera dalla SCF con invito a pagare, potrà inviare lettera di risposta per contestare il presupposto di fatto del corrispettivo; 2 – l’associato che utilizza musica a scopo di lucro nell’esercizio della sua attività commerciale e che ha ricevuto la lettera è tenuto a versare al produttore di fonogrammi il compenso di cui all’art. 73 LDA. E’ bene evidenziare però che la SCF è legittimata a riscuotere i compensi ( dovuti ex artt. 73 e 73 bis della LDA) solo in nome e nell’interesse dei consorziati; di conseguenza, il compenso eventualmente versato alla SCF non è completamente soddisfattivi di tutte le pretese economiche che produttori, interpreti ed esecutori potrebbero avanzare per l’utilizzo dei fonogrammi e non manleva ex lege, a meno che non sia espressamente previsto in un accordo con la SCF, l’associato da eventuali pretese che soggetti non consorziati potrebbero avanzare; 3 – l’associato che utilizza musica a scopo non di lucro nell’esercizio della sua attività commerciale e che ha ricevuto la lettera può scegliere se pagare o meno alla SCF i compensi dalla stessa richiesti nella missiva ricevuta (compensi che, lo evidenziamo ancora una volta, si riferiscono ad accordi stipulati con SCF da altre Associazioni, non vincolanti per i soci Confesercenti). Nel caso l’associato medesimo ritenga di voler aderire all’orientamento di cui alla lett. b) e decida così di non pagare alla SCF il compenso dovuto ( non essendo il diritto all’equo compenso di fatto, esercitatile ), appare preferibile non rispondere alla lettera, anche al fine di non sollecitare immediate reazioni. |
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