Osservazioni al disegno di Legge di tutela per i lavoratori dello spettacolo

Onorevoli Deputati

Stiamo seguendo con vivo interesse il processo in atto che sta portando velocemente ad una possibile approvazione della legge di tutela per i lavoratori dello spettacolo e, stiamo apprezzando il lavoro che il Comitato Ristretto ha già svolto con la presentazione del testo unificato e, l'evoluzione con gli emendamenti presentati.
Riteniamo di dover sottolineare alcuni aspetti del contenuto del testo unificato su cui esprimiamo perplessità e crediamo sia indispensabile un approfondimento sui seguenti punti:

1- il comma 2 dell'art. 3 che, affiderebbe agli agenti di spettacolo" opera di assistenza, organizzazione, gestione, consulenza, rappresentanza e, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tutela in favore dei lavoratori di cui al comma 1".
Ci pare di capire dalla formulazione dell'art. in questione che, in caso di "non" accordo con le Organizzazioni sindacali, gli agenti dello spettacolo possono avvalersi del diritto di sostituire la funzione del sindacato, in particolare per "assistenza rappresentanza e tutela", ma anche per quanto riguarda gli altri capi indicati come " gestione e consulenza".
Ci preme sottolineare in questa sede che, la nostra e le altre organizzazioni sindacali hanno svolto con competenza, conoscenza delle problematiche e impegno il ruolo di "tutela" dei lavoratori dello spettacolo, prova ne sia la continua pressione con documenti, elaborazioni, proposte e iniziative verso il Parlamento il Governo e le Istituzioni pubbliche e private in generale.
Va ricordato il ruolo di rappresentanza delle nostre organizzazioni Sindacali che hanno portato all'attivazione verso l' ENPALS per la rappresentanza delle problematiche legate alla necessità dell'emersione del lavoro nero nel settore che, fino a qualche anno era totale e, con l'impegno delle nostre strutture si sono realizzate accordi con l'Ente che hanno portato alla sperimentazione dell'agibilità on line che ha consentito "decine di migliaia di immatricolazioni attraverso il ruolo fondamentale che le Cooperative già operative e quelle costituite successivamente alla circolare 21 dell'ENPALS hanno svolto", portando ai numeri di immatricolati attuali che garantiscono un fondo previdenziale di gran lunga superiore ad altri Enti di Previdenza.
Proprio dalle nostre strutture Confesercenti si sono attivate iniziative che, nel rispetto della norma che ha individuato la figura di "lavoratore autonomo esercente attività musicali" che, anzitutto andrebbe ampliata a tutte le figure professionali dello spettacolo, ha fatto emergere un numero di immatricolazioni attraverso il PIN personale rilasciato dall'ente, di contribuzioni fino ad allora sconosciute.
Con tutto il rispetto delle Agenzie di spettacolo inoltre, ci appare difficile che queste siano in grado di sostituirsi a compiti Istituzionali di competenza altrui e sui cui dubitiamo possano dimostrare competenza e strumenti tecnici e operativi per garantire quanto indicato nell'art. della norma in via di approvazione, citiamo ad esempio i nostri CAF (centri di Assistenza Fiscale) i CAT (centri di assistenza tecnica) i Patronati riconosciuti dalla legge, ancorché, ancora più difficile ci appare il ruolo che queste assumerebbero, avendo interessi di impresa di gran lunga diversi da quelli che gli stessi lavoratori pretendono, infatti il ruolo dell'Agenzia tende a offrire al mercato il miglior artista alle migliori condizioni economiche, di conseguenza la tendenza ci appare più consona ad un ruolo di carattere commerciale e di organizzazione, ma mai di tutela rappresentanza e assistenza.
Andrebbe dunque, alla luce di queste considerazioni, cancellato il comma 2 dell'Art. 3, che risulta inoltre contradditorio rispetto al contenuto del successivo comma 3 dello stesso art.

2 - Riteniamo indispensabile ripensare alla possibile iscrizione dei soggetti nel registro dei Lavoratori e degli agenti di spettacolo il quale, a nostro parere, deve contenere d'obbligo, alla sua istituzione, tutti gli attuali immatricolati negli elenchi ENPALS e la scelta della cancellazione o della iscrizione o reiscrizione può essere volontaria quindi, per i nuovi iscritti, le prescrizioni che condividiamo nella formulazione attuale.

3 - Non condividiamo la formulazione dell' art. 2 che prelude a un nuovo adempimento burocratico. Attualmente tale adempimento viene svolto dal "certificato di agibilità" rilasciato dall'ENPALS che contiene tutti gli elementi di individuazione del luogo, data, durata dell'incarico, retribuzione per il lavoratore e la disciplina contributiva a cui l'impresa presso cui si svolge l'attività è obbligato al versamento, che presuppone inoltre l'obbligo alla relativa disciplina fiscale.

I Testi delle proposte di legge in Commissione Lavoro

Bellanova P.D. 762

Ceccacci Rubino P.D.L. 1550

Borghesi I.D.V. 2112

Delfino U.D.C. 2654

Testo unificato

Emendamenti al testo


< Prec.