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Osservazioni al disegno di Legge di tutela per i lavoratori dello
spettacolo |
Onorevoli Deputati
Stiamo
seguendo con vivo interesse il processo in atto che sta portando
velocemente ad una possibile approvazione della legge di tutela per i
lavoratori dello spettacolo e, stiamo apprezzando il lavoro che il
Comitato Ristretto ha già svolto con la presentazione del testo
unificato e, l'evoluzione con gli emendamenti presentati.
Riteniamo di dover sottolineare alcuni aspetti del contenuto del testo
unificato su cui esprimiamo perplessità e crediamo sia indispensabile un
approfondimento sui seguenti punti:
1- il
comma 2 dell'art. 3 che, affiderebbe agli agenti di spettacolo" opera di
assistenza, organizzazione, gestione, consulenza, rappresentanza e, in
accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, tutela in favore dei lavoratori di cui al comma 1".
Ci pare di capire dalla formulazione dell'art. in questione che, in caso
di "non" accordo con le Organizzazioni sindacali, gli agenti dello
spettacolo possono avvalersi del diritto di sostituire la funzione del
sindacato, in particolare per "assistenza rappresentanza e tutela", ma
anche per quanto riguarda gli altri capi indicati come " gestione e
consulenza".
Ci preme sottolineare in questa sede che, la nostra e le altre
organizzazioni sindacali hanno svolto con competenza, conoscenza delle
problematiche e impegno il ruolo di "tutela" dei lavoratori dello
spettacolo, prova ne sia la continua pressione con documenti,
elaborazioni, proposte e iniziative verso il Parlamento il Governo e le
Istituzioni pubbliche e private in generale.
Va ricordato il ruolo di rappresentanza delle nostre organizzazioni
Sindacali che hanno portato all'attivazione verso l' ENPALS per la
rappresentanza delle problematiche legate alla necessità dell'emersione
del lavoro nero nel settore che, fino a qualche anno era totale e, con
l'impegno delle nostre strutture si sono realizzate accordi con l'Ente
che hanno portato alla sperimentazione dell'agibilità on line che ha
consentito "decine di migliaia di immatricolazioni attraverso il ruolo
fondamentale che le Cooperative già operative e quelle costituite
successivamente alla circolare 21 dell'ENPALS hanno svolto", portando ai
numeri di immatricolati attuali che garantiscono un fondo previdenziale
di gran lunga superiore ad altri Enti di Previdenza.
Proprio dalle nostre strutture Confesercenti si sono attivate iniziative
che, nel rispetto della norma che ha individuato la figura di
"lavoratore autonomo esercente attività musicali" che, anzitutto
andrebbe ampliata a tutte le figure professionali dello spettacolo, ha
fatto emergere un numero di immatricolazioni attraverso il PIN personale
rilasciato dall'ente, di contribuzioni fino ad allora sconosciute.
Con tutto il rispetto delle Agenzie di spettacolo inoltre, ci appare
difficile che queste siano in grado di sostituirsi a compiti
Istituzionali di competenza altrui e sui cui dubitiamo possano
dimostrare competenza e strumenti tecnici e operativi per garantire
quanto indicato nell'art. della norma in via di approvazione, citiamo ad
esempio i nostri CAF (centri di Assistenza Fiscale) i CAT (centri di
assistenza tecnica) i Patronati riconosciuti dalla legge, ancorché,
ancora più difficile ci appare il ruolo che queste assumerebbero, avendo
interessi di impresa di gran lunga diversi da quelli che gli stessi
lavoratori pretendono, infatti il ruolo dell'Agenzia tende a offrire al
mercato il miglior artista alle migliori condizioni economiche, di
conseguenza la tendenza ci appare più consona ad un ruolo di carattere
commerciale e di organizzazione, ma mai di tutela rappresentanza e
assistenza.
Andrebbe dunque, alla luce di queste considerazioni, cancellato il comma
2 dell'Art. 3, che risulta inoltre contradditorio rispetto al contenuto
del successivo comma 3 dello stesso art.
2 -
Riteniamo indispensabile ripensare alla possibile iscrizione dei
soggetti nel registro dei Lavoratori e degli agenti di spettacolo il
quale, a nostro parere, deve contenere d'obbligo, alla sua istituzione,
tutti gli attuali immatricolati negli elenchi ENPALS e la scelta della
cancellazione o della iscrizione o reiscrizione può essere volontaria
quindi, per i nuovi iscritti, le prescrizioni che condividiamo nella
formulazione attuale.
3 - Non
condividiamo la formulazione dell' art. 2 che prelude a un nuovo
adempimento burocratico. Attualmente tale adempimento viene svolto dal
"certificato di agibilità" rilasciato dall'ENPALS che contiene tutti gli
elementi di individuazione del luogo, data, durata dell'incarico,
retribuzione per il lavoratore e la disciplina contributiva a cui
l'impresa presso cui si svolge l'attività è obbligato al versamento, che
presuppone inoltre l'obbligo alla relativa disciplina fiscale.
I Testi delle
proposte di legge in Commissione Lavoro
Bellanova P.D. 762

Ceccacci Rubino P.D.L. 1550

Borghesi I.D.V. 2112

Delfino U.D.C. 2654

Testo unificato

Emendamenti al testo

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