CONTRIBUZIONE ENPALS

L’obbligo della contribuzione all’ENPALS si rende indispensabile:

1.     per le società che operano nel campo dello spettacolo, nei confronti dei soci e dei dipendenti (Orchestre, ecc.);

2.    per i titolari o legali rappresentanti di ditte fisse (Pubblici Esercizi, Discoteche, Night Club, ecc.), nei confronti dei dipendenti iscrivibili all’ENPALS (Disk Jockey, Maschere, Cubisti, Animatori, ecc.) e singoli lavoratori dello spettacolo che non possono essere in possesso del certificato di agibilità;

 (Nel caso lo spettacolo venga svolto in forma dilettantistica non è previsto alcun compenso né in danaro né in natura come previsto dall’articolo 12 della Legge n° 153/69 che afferma “La base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza è data dalla retribuzione che il lavoratore riceve dal datore di lavoro”). 

Per l’iscrizione all’ENPALS e per le variazioni dati della ditta, devono essere compilati gli appositi modelli reperibili presso gli uffici Enpals e SIAE. 

I lavoratori dipendenti dello spettacolo vengono assunti tramite l’Ufficio di Collocamento dello Spettacolo del territorio di competenza (vale la residenza del lavoratore) dove questi sono iscritti nelle apposite liste. 

Nel settore dello spettacolo sono ammesse tre prestazioni gratuite (promozionali) per le quali non vi è l’obbligo di assunzione. 

Per il pagamento dei contributi ENPALS, sia per i soci che per i lavoratori, occorre utilizzare un bollettino postale per il pagamento entro il giorno 20 del mese successivo al mese di riferimento, di cui l’ente rilascia tutta la modulistica necessaria. 

La denuncia mensile dei contributi versati (utilizzando gli appositi modelli reperibili presso le sedi dell’Ente e della SIAE), deve essere spedita entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

Per la denuncia trimestrale occorre utilizzare i richiamati modelli.

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