Stralcio della"
Legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Legge
Finanziaria 2001)
"Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"
(pubblicata
nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2000 – Supplemento ordinario n. 219)
Capo
XIII
INTERVENTI
IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art.
79.
(Norme in materia di ENPALS)
Al
fine di consentire all’ENPALS di adeguare la propria struttura
istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all’obiettivo del
recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già
sottoscritta tra l’ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi
contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo
dell’ENPALS può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti
in coerenza con i princìpi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Su tali proposte si esprimerà il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dal loro
ricevimento.
Entro
il 28 febbraio 2001 l’INPS stipula con la SIAE apposita convenzione,
per lo scambio, anche mediante collegamento telematico, dei dati
presenti nei rispettivi archivi e per l’acquisizione di informazioni
utili all’accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per
l’acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonché
per l’acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta
tra l’ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro
a tempo indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere
e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al
relativo rapporto di lavoro. |